Il contest è uno strumento importante per aumentare l’engagement dei nostri canali social. Quello che forse non tutti sanno però è che c’è una normativa sui contest, da seguire se vogliamo evitare spiacevoli sorprese
Da professionisti del settore o da titolari di account social a scopo imprenditoriale, tutti sappiamo che proporre dei giochi che possano coinvolgere i nostri utenti offline ci aiuta ad aumentare la nostra presenza online. E fin qui, tutto funziona. Ma se ti dico “normativa sui contest”, tu sai di cosa sto parlando?
Eh già. Perché il 99.9% delle volte crediamo che il web ed i social in modo particolare siano una sorta di far west in cui vale tutto. Ma non è proprio così. Il fatto poi che siamo stati magari fortunati fino ad ora e che nessuno ci sia venuto a bussare, non significa che stiamo facendo le cose bene!
Ci sono cose che si possono o non si possono fare quando si decide di organizzare un contest. O meglio: si può fare tutto, ma ci sono delle regole ben precise.
Vediamole insieme.
La normativa
Il D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430, contiene il Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
All’interno di questo documento si trova anche la normativa sui contest.
Proprio il primo comma dell’art.1 ci dice infatti che “I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle condizioni e con le modalità di cui al presente titolo”.
Ti ritrovi in questa dicitura? Ovviamente sì, perché i contest che organizziamo hanno proprio lo scopo di farci conoscere al pubblico. E sono dei concorsi o operazioni a premio, a seconda della modalità che decidiamo di utilizzare per decretare il vincitore.
Concorsi ed operazioni a premio
Non sto ora qui ad annoiarti con tutta la materia di legge. Ti dico però che devi assolutamente avere chiara la distinzione tra concorsi ed operazioni a premio. Sottendono a degli obblighi di legge differenti, e soprattutto che devi capire come interpretare la normativa sui contest riconducendola a queste fattispecie.
Ti do qui solo le indicazioni fondamentali, poi se vorrai potrai consultare il documento che trovi tranquillamente online.
- Se quello che stai organizzando rientra nella definizione del Concorso, allora dovrai darne comunicazione, prima dell’inizio, al Ministero delle Attività Produttive. Dovrai compilare ed inviare un apposito modulo, predisposto dal Ministero stesso, fornendo anche il regolamento del concorso, nonché la documentazione che provi l’avvenuto versamento della cauzione.
- Se invece rientri nella fattispecie delle Operazioni a premio, dovrai redigere un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Rappresentante Legale della ditta promotrice. Tale certificato dovrà essere conservato presso la sede di quest’ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Le esclusioni
Ti sembra tutto complicato? E allora come fai ad organizzare un contest senza dover presentare tutti questi documenti?
A “salvarci” c’è l’articolo 6 di questo Decreto che contiene anche la normativa sui contest, che parla delle esclusioni. Te lo incollo di seguito in modo che tu possa facilmente tenerlo a mente:
Non si considerano concorsi e operazioni a premio
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività;
b) le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.
Se c’è qualcosa di non chiaro e vuoi saperne di più, puoi rivolgerti al tuo legale oppure…chiedere a noi e sapremo toglierti ogni dubbio!