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	<title>regole contest Archivi - EdA Comunicazione</title>
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		<title>Normativa sui contest: quello che devi sapere</title>
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		<dc:creator><![CDATA[EdA Comunicazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 21:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[come organizzare un contest]]></category>
		<category><![CDATA[normativa sui contest]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il contest è uno strumento importante per aumentare l’engagement dei nostri canali social. Quello che forse non tutti sanno però è che c’è una normativa sui contest, da seguire se vogliamo evitare spiacevoli sorprese Da professionisti del settore o da titolari di account social a scopo imprenditoriale, tutti sappiamo che proporre dei giochi che possano...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.edacomunicazione.it/test/blog/normativa-sui-contest-quello-che-devi-sapere/">Normativa sui contest: quello che devi sapere</a> proviene da <a href="https://www.edacomunicazione.it/test">EdA Comunicazione</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>Il contest è uno strumento importante per aumentare l’engagement dei nostri canali social. Quello che forse non tutti sanno però è che c’è una normativa sui contest, da seguire se vogliamo evitare spiacevoli sorprese</h2>
<p>Da professionisti del settore o da titolari di account social a scopo imprenditoriale, tutti sappiamo che proporre dei <strong>giochi che possano coinvolgere i nostri utenti</strong> offline ci aiuta ad <strong>aumentare la nostra presenza online</strong>. E fin qui, tutto funziona. Ma se ti dico <strong>“normativa sui contest”</strong>, tu sai di cosa sto parlando?</p>
<p>Eh già. Perché il 99.9% delle volte crediamo che <strong>il web ed i social</strong> in modo particolare siano <strong>una sorta di far west in cui vale tutto</strong>. <strong>Ma non è proprio così</strong>. Il fatto poi che siamo stati magari fortunati fino ad ora e che nessuno ci sia venuto a bussare, non significa che stiamo facendo le cose bene!</p>
<p>Ci sono cose che si possono o non si possono fare quando si decide di organizzare un contest. O meglio: si può fare tutto, ma <strong>ci sono delle regole ben precise</strong>.</p>
<p>Vediamole insieme.</p>
<h3>La normativa</h3>
<p><strong>Il </strong><a href="http://www.ce.camcom.it/files/normativa/dpr430_01.pdf"><strong>D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430</strong></a>, contiene il Regolamento concernente la revisione organica della <strong>disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio</strong>, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell&#8217;art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p>
<p>All’interno di questo documento si trova <strong>anche la normativa sui contest</strong>.</p>
<p>Proprio il primo comma dell’art.1 ci dice infatti che “I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle condizioni e con le modalità di cui al presente titolo”.</p>
<p>Ti ritrovi in questa dicitura? Ovviamente sì, perché <strong>i contest che organizziamo hanno proprio lo scopo di farci conoscere al pubblico. E sono dei concorsi o operazioni a premio</strong>, a seconda della modalità che decidiamo di utilizzare per decretare il vincitore.</p>
<h3>Concorsi ed operazioni a premio</h3>
<p>Non sto ora qui ad annoiarti con tutta la materia di legge. Ti dico però che devi assolutamente avere chiara la<strong> distinzione tra concorsi ed operazioni a premio. </strong>Sottendono a degli obblighi di legge differenti, e soprattutto che devi capire <strong>come interpretare la normativa sui contest</strong> riconducendola a queste fattispecie.</p>
<p>Ti do qui <strong>solo le indicazioni fondamentali</strong>, poi se vorrai potrai consultare il documento che trovi tranquillamente online.</p>
<ol>
<li>Se quello che stai organizzando <strong>rientra nella definizione del Concorso</strong>, allora dovrai darne comunicazione, prima dell&#8217;inizio, al <strong>Ministero delle Attività Produttive. </strong>Dovrai compilare ed inviare un apposito modulo, predisposto dal Ministero stesso, fornendo anche il regolamento del concorso, nonché la documentazione che provi l&#8217;avvenuto versamento della cauzione.</li>
<li>Se invece rientri nella <strong>fattispecie delle Operazioni a premio</strong>, dovrai redigere un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di <strong>atto notorio resa dal Rappresentante Legale</strong> della ditta promotrice. Tale certificato dovrà essere conservato presso la sede di quest’ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.</li>
</ol>
<h3>Le esclusioni</h3>
<p>Ti sembra tutto complicato? E allora come fai ad organizzare un contest senza dover presentare tutti questi documenti?<br />
A “salvarci” c’è <strong>l’articolo 6</strong> di questo Decreto che contiene anche la normativa sui contest, c<strong>he parla delle esclusioni</strong>. Te lo incollo di seguito in modo che tu possa facilmente tenerlo a mente:</p>
<p><strong>Non si considerano concorsi e operazioni a premio</strong></p>
<p>a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all&#8217;autore dell&#8217;opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d&#8217;opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d&#8217;incoraggiamento nell&#8217;interesse della collettività;</p>
<p>b) le manifestazioni nelle quali è prevista l&#8217;assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza;</p>
<p>c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;</p>
<p>d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall&#8217;entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.</p>
<p>e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.</p>
<p>Se c’è qualcosa di non chiaro e vuoi saperne di più, puoi rivolgerti al tuo legale oppure&#8230;<a href="https://www.edacomunicazione.it/test/backup/#contatti">chiedere a noi</a> e sapremo toglierti ogni dubbio!</p>
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